argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Appello di Palermo, con Sentenza del 1° marzo 2019, n. 505/2019, pubblicata il 13 marzo 2019, chiamata ad esprimersi in merito al ricorso ex art. 18 l.f. presentato da una s.r.l. avverso la dichiarazione di fallimento, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla fallibilità di una società a responsabilità limitata che svolge, tra le altre, attività di agriturismo. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Palermo ha anzitutto affermato che non è soggetta a fallimento la s.r.l. che svolga anche attività di agriturismo, ciò per effetto di una più ampia interpretazione, che meglio rispecchia la complessità del mondo economico d’oggigiorno, dell’art. 2135 c.c. relativo all’imprenditore agricolo. In virtù di tale interpretazione, rientrano nel concetto di imprenditore agricolo tutte quelle società che si avvalgono del fondo solamente quale strumento di supporto ad altre attività meno tipicamente agricole. Pertanto, al fine dell’accertamento della fallibilità, il giudice deve andare al di là quanto indicato come oggetto sociale della s.r.l. e deve tener conto di quelle che sono le effettive attività svolte dalla società, indentificandole – ove sia il caso – non come attività commerciali bensì agricole.