argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 ottobre 2017, n. 13117, depositata il 21 marzo 2018, ha affermato che la sentenza dichiarativa di fallimento non comporta l’estinzione della società fallita e che, pertanto, il sequestro di beni mobili, immobili e titoli ai fini della confisca non è da ritenersi incompatibile con l’intervenuto fallimento. Nel caso di specie, nei confronti di un membro del consiglio di amministrazione di una società – successivamente fallita – era stato disposto il sequestro della quota di capitale sociale detenuta in un’altra società. La motivazione alla base del sequestro era riconducibile al reato di omesso versamento dell’I.V.A. relativa alla società fallita. Avverso tale decisione è stata presentata istanza di riesame ed in seguito, essendo stata quest’ultima rigettata, è stato presentato ricorso in cassazione. La Suprema Corte ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso ed ha affermato che la sentenza di fallimento non trasferisce il diritto di proprietà al fallimento – al quale viene conferito solamente il potere di gestire il patrimonio – e pertanto il sequestro preventivo effettuato ai fini della confisca prevale sulle preteste dei creditori che, per effetto dell’intervenuto fallimento, siano stati ammessi al passivo fallimentare.