Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Inefficaci i pagamenti effettuati dalla società dopo l’iscrizione al Registro delle imprese della domanda di concordato e prima dell’ammissione all’amministrazione straordinaria

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 13 marzo 2019, n. 5598, depositata in data 14 marzo 2019, ha affermato la revocabilità di un pagamento effettuato da una società in amministrazione straordinaria dopo il precedente deposito della domanda di concordato e prima della declaratoria dello stato di insolvenza, con ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Tribunale ha affermato che le due procedure – concordato e amministrazione straordinaria – seppur distinte, appartengono alla medesima situazione gestionale e debitoria della società, che viene affermata con la dichiarazione dello stato di insolvenza. Pertanto, deve ritenersi operante la consecuzione fra le due procedure e il momento rilevante per l’esercizio dell’azione ex art. 44 l.f. è il deposito presso il registro delle imprese del ricorso ex art. 161 comma 6, l.f..