argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 6 febbraio 2018, n. 8970, depositata in data 29 marzo 2019, ha chiarito che il d.l. n. 83 del 2012 – convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012 – ha introdotto un’importante novità nella definizione dei termini per esercitare l’azione revocatoria fallimentare nel caso specifico in cui alla procedura di concordato preventivo subentri la procedura fallimentare. Nell’ipotesi di fallimento dichiarato ante riforma, i termini per il periodo sospetto decorrono dalla data del decreto di ammissione della società alla procedura di concordato. Invero, il nuovo art. 69-bis, comma 2, l.f. prevede che – in un’ottica di una maggior salvaguardia della par condicio creditorum e attesa la distinzione formale dei due procedimenti che sono invece strettamente collegati sul piano funzionale – i termini per esperire l’azione revocatoria decorrono dalla data di presentazione della domanda di concordato.