<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Chiusura del fallimento ex art. 118, comma 1, l.f. solo per le procedure in cui non sono state presentate domande di ammissione al passivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 marzo 2019, n. 13270, depositata in data 16 maggio 2019, ha precisato che è possibile presentare istanza di chiusura ex art. 118, comma 1, n. 1, l.f. esclusivamente nel caso in cui non siano pervenute domande di ammissione al passivo entro i termini stabiliti. La Suprema Corte ha sottolineato come l’unica interpretazione possibile di questa norma sia quella letterale: infatti, nell’ipotesi in cui vengano presentate domande tempestive, che vengano poi ritirate o sia avanzata una rinuncia, non è possibile estendere per ermeneusi la fattispecie di cui all’art. 118, comma 1, n. 1, l.f.; in questi casi la predetta eventualità rientrerebbe nella più ampia categoria di cui all’art. 118, comma 1, n. 4, l.f. Infine, la mancata presentazione di domande non comporta automaticamente la chiusura della procedura, ma solamente un’ipotesi di inutilità della pendenza e, nel caso in cui pervengano domande tardive prima dell’emissione del decreto di chiusura, la procedura deve continuare.