argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 dicembre 2017, n. 13400, depositata il 22 marzo 2018, è stata nuovamente chiamata ad esprimersi in tema di bancarotta fraudolenta ed ha affermato che anche il liquidatore dimissionario è penalmente responsabile per il reato di cui all’art. 216 l.f., qualora lo stesso abbia disatteso gli obblighi imposti dalla legge. Nel caso di specie, il liquidatore dimissionario di una società aveva tardivamente e non adeguatamente provveduto a pubblicizzare le sue dimissioni in favore di un nuovo liquidatore e, pertanto, non aveva provveduto ad iscrivere al Registro delle Imprese la nomina del suo successore. Nel caso de quo, la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento già altre volte affermato secondo cui l’iscrizione di una nomina al registro delle imprese ha natura costitutiva e non solamente dichiarativa e dunque, il liquidatore dimissionario – ma formalmente ancora in carica – che abbia commesso atti penalmente rilevanti può essere condannato per il reato di bancarotta fraudolenta.