argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Torino, con Sentenza del 17 aprile 2019, n. 686, si è espressa in merito alla revoca della dichiarazione di fallimento nel caso in cui l’unico creditore ritiri la propria istanza successivamente all’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte d’Appello afferma che, in questa particolare fattispecie, la rinuncia dell’unico soggetto istante non implica automaticamente la revoca della sentenza e, inoltre, non assume alcun rilievo in sede di reclamo; gli unici aspetti da prendere in considerazione sono quelli in essere al momento della dichiarazione di fallimento – e quindi la dimostrazione che al momento in cui è stato aperto il procedimento non sussistevano i presupposti per la sua apertura – e non quelli intervenuti successivamente. Diversamente, nel caso in cui il ritiro dell’istanza avvenga prima della decisione relativa alla dichiarazione di insolvenza, viene meno la legittimazione ad agire giudizialmente dell’unico creditore e questo aspetto può essere utilizzato in sede di reclamo.