argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 luglio 2017, n. 29113, depositata il 5 dicembre 2017, ha affermato che, in caso di fallimento del soggetto proprietario di aree inquinate, è legittima, ai sensi dell’abrogato D.M. n. 471/1999, la presentazione da parte del Comune della domanda di ammissione al passivo per i costi di bonifica, determinati in via amministrativa e appositamente stimati. A tali crediti è riconosciuto il privilegio speciale immobiliare sulle aree oggetto di bonifica, ai sensi dell’art. 2748, comma 2, c.c. La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che tali disposizioni si applicano alle sole fattispecie perfezionatesi in un momento antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, con il quale è stato abrogato il suddetto Decreto Ministeriale.