argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 maggio 2017, n. 10161, depositata il 6 marzo 2018, ha ritenuto non sussistere il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000, nell’ipotesi in cui l’imprenditore abbia venduto, al prezzo di mercato, i beni societari e destinato il corrispettivo incassato al pagamento di creditori diversi dall’Erario. Affinché possa ritenersi integrata la fattispecie fraudolenta è necessario, non solo il carattere pregiudizievole dell’atto dispositivo, ma che la condotta del debitore sia volta a far sì che il pregiudizio arrecato non sia immediatamente percepibile e ciò si esplica – chiarisce la Suprema Corte – nella vendita simulata dei beni o nell’inganno, atto a configurare una situazione apparente diversa da quella reale, rappresentata, quest’ultima, dalla riduzione del patrimonio del debitore.