<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - I sindaci concorrono nel reato di bancarotta fraudolenta, se deliberatamente non segnalano le operazioni che potrebbero mettere a rischio la prosecuzione dell’impresa

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 febbraio 2019, n. 12186, depositata il 19 marzo 2019, ha chiarito il legame esistente tra il reato di bancarotta fraudolenta e la responsabilità del collegio sindacale. In particolare, tteso che uno degli obiettivi finali dell’attività di vigilanza è la tutela non solo dei soci, ma più in generale di tutti gli stakeholder, viene individuata corresponsabilità del collegio sindacale nel caso di mancata segnalazione o mancato impedimento di azioni pericolose. I sindaci non possono fermarsi ad esaminare esclusivamente la documentazione fornita dagli amministratori, bensì devono verificare la corrispondenza tra la rappresentazione contabile e la realtà. Ciononostante, al fine della condanna, i Giudici della Suprema Corte hanno chiarito che la responsabilità non può basarsi esclusivamente sulla posizione di garanzia, bensì è necessario individuare gli specifici elementi che rivelino la mancata inosservanza dei doveri di vigilanza e intervento, nonché la consapevole accettazione del rischio che l’operazione avrebbe potuto generare nei confronti degli stakeholder.