<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Qualora il giudice delegato violi il divieto di cui all’art. 25, comma 2, l.f., il rimedio è la ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 febbraio 2019, n. 12057, depositata in data 8 maggio 2019, ha affermato che la mancata astensione del giudice delegato dalla partecipazione al collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti non comporta la nullità del provvedimento emesso dal giudice. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha infatti sottolineato che qualora il giudice delegato violi il divieto di cui all’art. 25, comma 2, l.f. la parte in causa deve esercitare il potere di ricusazione ex art. 52 c.p.c. Nel caso de quo, la Corte d’Appello aveva dichiarato nulla la sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base del fatto che tra i membri del collegio vi fosse proprio il giudice che aveva autorizzato il deposito del ricorso per il fallimento. Orbene, secondo la Corte di Cassazione l’unico rimedio della società fallita era quello di esercitare il potere di ricusazione e, non avendolo esercitato, la società stessa non poteva in seguito dolersene.