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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 febbraio 2019, n. 8978, depositata il 29 marzo 2019, ha fornito importanti chiarimenti in tema di revocatoria fallimentare ex art. 64 l.f. degli atti a titolo gratuito, affermando che è onere del disponente dimostrare l’esimente della proporzionalità di cui al predetto articolo e che al curatore spetta solamente l’onere di dimostrare che si tratta di un atto gratuito compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi in tema di domanda revocatoria del fondo patrimoniale costituito dai coniugi e, a tal proposito, ha evidenziato che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito anche nel caso in cui sia stato disposto da entrambi i coniugi e che se la parte convenuta in revocatoria non ottempera al proprio dovere probatorio, viene meno l’esimente della proporzionalità del patrimonio, la quale potrebbe paralizzare la declaratoria di inefficacia.