argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 dicembre 2017, n. 11956, depositata il 15 marzo 2018, ha stabilito che è imputabile agli amministratori della società fallita il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2), l.f., nel caso di diretta correlazione causale tra il meccanismo di frode fiscale dagli stessi messo in atto – nel caso di specie, l’emissione e l’annotazione nelle scritture contabili di false fatture ai fini dell’emersione di un credito IVA – e il dissesto della società successivamente dichiarata fallita. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato in parola, in quanto lo stato di decozione fallimentare era stato conseguenza diretta degli accertamenti degli stessi illeciti fiscali, con irrogazione di ingenti sanzioni che avevano condotto al depauperamento del patrimonio sociale; rischio, quest’ultimo, del tutto prevedibile da parte degli amministratori.