argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 marzo 2019, n. 12064, depositata in data 8 maggio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’accordo di ristrutturazione dei debiti e in particolare con riferimento – da un lato – agli obblighi di pubblicità incombenti sull’imprenditore e – dall’altro – ai poteri in capo al giudice adito a verificare la fattibilità dell’accordo. Nel caso di specie, per quanto concerne la prima questione la Suprema Corte ha affermato che, sulla base del tenore letterale dell’art. 182-bis l.f., è dovere dell’imprenditore in stato di crisi depositare – unitamente al ricorso per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – anche la relazione redatta da un professionista sulla veridicità dei dati del piano e sull’attuabilità dell’accordo. Al contrario, l’art. 182-bis l.f. stabilisce che solamente l’accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere pubblicato nel registro delle imprese e che, dunque, la relazione del professionista non deve essere pubblicata. Per quanto concerne, invece, il potere in capo al giudice di verificare la fattibilità dell’accordo, la Corte di Cassazione ha chiarito che, avendo l’accordo ristrutturazione dei debiti natura concorsuale al pari del concordato preventivo, il giudice non solo è tenuto a verificare la regolarità formale degli adempimenti dell’accordo previsti per legge, bensì anche a verificare gli aspetti di legalità sostanziale. Pertanto, non può essere omologato l’accordo che non prevede il rispetto del termine di pagamento integrale dei creditori non aderenti.