argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 marzo 2019, n. 12864, depositata il 14 maggio 2019, ha fornito chiarimenti in ordine alle procedure concordatarie, focalizzandosi – da un lato – sul tema dell’infalcidiabilità del credito I.V.A. e – dall’altro – sul tema dell’apporto della finanza esterna da parte del terzo. Nel caso di specie, per quanto concerne il principio dell’infalcidiabilità del credito I.V.A., la Suprema Corte ha affermato che tale principio, previsto ai sensi dell’art. 182-ter l.f., non si applica alle procedure di concordato preventivo senza transazione fiscale. In secondo luogo, con riferimento alla seconda questione oggetto di pronuncia, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l’apporto di nuova finanza esterna da parte del terzo non è soggetto al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solamente nel caso in cui tale apporto non comporti né l’incremento dell’attivo né l’aggravamento del passivo della società ricorrente alla procedura concordataria, essendo tale apporto neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice.