argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 7 marzo 2018, ha affermato che al curatore che in sede di formazione dello stato passivo, al fine di eccepire la compensazione ex art. 56 l.f., si sia avvalso di una scrittura privata stipulata tra il creditore e la società in bonis, senza aver sollevato – in sede di progetto di stato passivo o di giudizio di opposizione allo stato passivo – eccezione in merito alla validità o alla revocabilità della stessa, è preclusa la possibilità di proporre, in sede ordinaria, successiva azione volta a dichiarare l’inefficacia e la revocabilità di tale atto. L’utilizzo da parte del curatore, nei termini di cui sopra, della scrittura privata rende, pertanto, la stessa opponibile alla massa dei creditori.