argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: opposizione allo stato passivo
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 febbraio 2019, n. 9020, depositata il 1° aprile 2019, è intervenuta in tema di opposizione ex artt. 98 e 99 l.f. e, in particolare, di poteri d’ufficio esercitabili dal giudice di secondo grado adito. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha stabilito che, in ordine ai poteri istruttori esercitabili d’ufficio, il giudice chiamato ad esprimersi sull’opposizione allo stato passivo può, ai fini della decisione, ordinare in via discrezionale l’esibizione di documenti, senza tuttavia dover fornire esplicita motivazione circa la valutazione di indispensabilità operata. In altri termini, l’acquisizione di documenti ulteriori rappresenta, in capo al giudice, uno strumento istruttorio residuale, da utilizzarsi solo nel caso in cui i fatti non possano essere provati con il ricorso ad altri mezzi e l’istanza di parte non sia meramente esplorativa. Ne deriva l’insindacabilità – anche in caso di difetto di motivazione – in sede di legittimità dell’eventuale rigetto dell’istanza di parte all’acquisizione.