argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del14 febbraio 2018, n. 3644, ha affermato che all’investitore che abbia concluso un contratto che preveda una vendita fuori sede è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi dell’art. 30 del TUF. Nel caso di specie, un investitore aveva convenuto l’acquisto di titoli obbligazionari emessi dallo Stato argentino ed aveva, pertanto, sottoscritto – presso la propria abitazione – il relativo contratto con la controparte, un Istituto Bancario. L’investitore successivamente conveniva in giudizio la stessa Banca chiedendo l’annullamento del contratto. La Suprema Corte, chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla Banca avverso la decisione della Corte di Appello che dichiarava la nullità del contratto, ha affermato il principio secondo cui il diritto di cui all’art. 30 del TUF trova applicazione anche alle vendite fuori sede che hanno avuto esecuzione in virtù di un servizio di investimento diverso da quello di collocamento.