argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 febbraio 2019, n. 12552, depositata il 10 maggio 2019, ha stabilito che, anche nel caso in cui la risoluzione del contratto di leasing sia intervenuta, per inadempimento dell’utilizzatore ai sensi dell’art. 1526 c.c., in un momento antecedente la dichiarazione di fallimento, a trovare applicazione – una volta intervenuto il fallimento – è l’art. 72-quater l.f., a carattere inderogabile, e non l’art. 1526 c.c., che prevede, in caso di risoluzione, la restituzione in capo all’utilizzatore delle rate versate. Del resto, afferma la Suprema Corte, la restituzione del bene non può essere subordinata al rimborso dei canoni, non essendo configurabile in capo al curatore uno ius retentionis del bene oggetto del contratto.