<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - La “testa di legno” e il soggetto che interviene per motivi morali: la diversa prova richiesta per il riconoscimento del reato di bancarotta

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 novembre 2018, n. 9856, depositata il 6 marzo 2019, ha richiamato l’attenzione sulla necessaria distinzione – nell’ambito del reato di bancarotta fraudolenta documentale e della responsabilità in capo all’amministratore di diritto – tra le “teste di legno” e quei soggetti che assumono l’incarico spinti da motivi affettivi o morali. L’elemento soggettivo è elemento cardine ai fini dell’individuazione del reato, in quanto la posizione assunta dall’amministratore e l’adesione, anche implicita, ai fatti illeciti costituiscono un aspetto fondamentale per il riconoscimento del reato. In relazione a questo aspetto e nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la posizione assunta in precedenti pronunce, affermando che, nel caso di un prestanome, è sufficiente provare che lo stesso era consapevole degli illeciti compiuti o che vi era, quantomeno, la sua accettazione implicita del rischio che potessero verificarsi. Diversamente, nel caso di soggetto che abbia accettato la carica di amministratore per motivi affettivi o morali, è necessario che venga effettuato un attento esame psicologico, al fine di evitare automatismi sanzionatori che siano in contrasto con il principio della responsabilità penale personale.