argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 aprile 2019, n. 22602, depositata il 23 maggio 2019, ha rimesso alle Sezioni Unite il ricorso presentato da un curatore, affinché si pronuncino sulla possibilità per quest’ultimo di legittimamente impugnare il provvedimento di sequestro preventivo, anche qualora questo sia stato adottato in un momento antecedente la dichiarazione di fallimento. Sul tema, l’orientamento di legittimità prevalente esclude tale possibilità, sulla base dell’assenza, in capo al curatore e ai creditori, di diritti sui beni rientranti nel compendio fallimentare, atteso che il fallito non viene privato della proprietà di detti beni (in tal senso Cass. SS. UU., Sentenza n. 11170/2015, cd. “Uniland”). Recentemente, la Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 ottobre 2018, n. 45578, ha previsto la possibilità per il curatore di impugnare il provvedimento cautelare, anche se antecedente la dichiarazione di fallimento: in particolare, qualora i beni gravati dal vincolo penale siano stati – in virtù di tale vincolo – sottratti illegittimamente all’attivo, sorgerebbe in capo al curatore il diritto alla restituzione degli stessi.