argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Decreto del 4 aprile 2019, in tema di concordato preventivo con riserva presentato in presenza di un’istanza di fallimento pendente, ha precisato che la proroga di non oltre sessanta giorni – per il deposito del piano e della proposta completa – di cui all’art. 161, comma 10, l.f. può essere concessa anche in misura inferiore, sulla base di una valutazione discrezionale operata dal tribunale. Stante il carattere perentorio e non ordinatorio del termine di proroga stabilito e sulla base del principio generale di improrogabilità dei termini perentori di cui all’art. 153 c.p.c., al provvedimento che fissa una proroga inferiore a quella massima di sessanta giorni non può far seguito un ulteriore provvedimento di prolungamento del termine de quo sino al massimo consentito.