argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. “Sblocca cantieri”) ha apportato modifiche agli articoli 104 e 186-bis l.f. In particolare, con riferimento all’art. 186-bis l.f., il decreto Llegge, integrando il comma 3, ha ammesso la continuazione dei contratti pubblici anche per l’impresa che ha avuto accesso ad una procedura di concordato preventivo di natura liquidatoria, previa attestazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.f. circa la necessità della continuazione dei contratti in parola per una migliore liquidazione dell’azienda. Viene, inoltre, previsto, che, successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, la partecipazione a gare di affidamento pubbliche deve essere autorizzata dal tribunale e successivamente dal giudice delegato – ad intervenuta apertura della procedura concorsuale –, previo parere del commissario giudiziale. Infine, al comma 7 dell’art. 104 l.f. viene fatto esplicito richiamo all’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), che prevede la possibilità in capo al curatore, autorizzato all’esercizio provvisorio, di eseguire i contratti pubblici stipulati dalla società in bonis, previa autorizzazione del giudice delegato.