Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - La responsabilità per l’incasso di un assegno non trasferibile da parte di un soggetto diverso dal beneficiario è tanto in capo alla banca trattaria quanto in capo alla banca negoziatrice

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 novembre 2018, n. 12984, depositata il 15 maggio 2019, è stata chiamata ad esprimersi in ordine alla responsabilità dell’istituto di credito che ha permesso l’incasso di un assegno non trasferibile ad una persona diversa dal beneficiario. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità per l’incasso dell’assegno non è solamente in capo alla banca trattaria, bensì anche in capo alla banca negoziatrice. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il predetto principio rientra in un recente orientamento, espresso dalle Sezioni Unite, e evidenzia che è facoltà della banca negoziatrice dimostrare che l’inadempimento – costituito dal non aver correttamente verificato l’autenticità della firma di chi ha incassato l’assegno – non è ad essa imputabile e di dimostrare di aver, invece, agito con diligenza.