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La legge n. 145/2018 – c.d. “legge di bilancio per il 2019” – ha previsto la rimodulazione della deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno generato l’iscrizione di imposte anticipate ai fini Ires e Irap convertibili in crediti di imposta e non ancora dedotte fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017: in particolare, le quote di ammortamento extracontabili degli avviamenti e delle altre attività immateriali sono ora deducibili dal 2019 al 2029 con differenti aliquote. Al proposito, L’Agenzia delle Entrate per mezzo della circolare 37/E del 2012 aveva specificato che sono convertibili in credito d’imposta le imposte anticipate su avviamenti e marchi e, in caso di applicazione dei principi IAS, le attività a vita utile indefinita per le quali le imposte anticipate sorgono a seguito dell’applicazione dell’art. 103 del Tuir; inoltre, sono convertibili le impose anticipate derivanti dagli avviamenti affrancati ai sensi dell’art. 15, comma 10, del d.l. 185/2008 per i quali è stato adottato il secondo metodo di contabilizzazione previsto dall’applicazione Ias/Ifrs dell’Oic n. 1 del 2009.