argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 aprile 2018, n. 2657, depositata il 30 gennaio 2019, ha chiarito che – in tema di ammissione al passivo fallimentare – a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la quale ha modificato l’art. 52 l.f., il creditore verso un terzo, il cui credito sia garantito da ipoteca su un immobile rientrante nell’attivo fallimentare, ha l’obbligo di presentare apposita domanda di ammissione al passivo nei termini e nei limiti previsti dalla legge fallimentare. Nel caso in cui non provveda a far accertare il proprio diritto di prelazione, non avrà alcun titolo per partecipare al riparto. Il riformato art. 52 l.f. include infatti «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare» negli accertamenti delle norme stabilite dal capo V e, quindi, non è più possibile per i titolari di garanzia ipotecaria intervenire soltanto nella fase successiva alla liquidazione dell’attivo e prima della ripartizione del ricavato tra i creditori commerciali.