<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - Anche il creditore di un terzo garantito da prelazione ipotecaria su un immobile rientrante nell’attivo fallimentare deve presentare domanda di ammissione al passivo per vedere riconosciuto il proprio privilegio

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 aprile 2018, n. 2657, depositata il 30 gennaio 2019, ha chiarito che – in tema di ammissione al passivo fallimentare – a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la quale ha modificato l’art. 52 l.f., il creditore verso un terzo, il cui credito sia garantito da ipoteca su un immobile rientrante nell’attivo fallimentare, ha l’obbligo di presentare apposita domanda di ammissione al passivo nei termini e nei limiti previsti dalla legge fallimentare. Nel caso in cui non provveda a far accertare il proprio diritto di prelazione, non avrà alcun titolo per partecipare al riparto. Il riformato art. 52 l.f. include infatti «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare» negli accertamenti delle norme stabilite dal capo V e, quindi, non è più possibile per i titolari di garanzia ipotecaria intervenire soltanto nella fase successiva alla liquidazione dell’attivo e prima della ripartizione del ricavato tra i creditori commerciali.