Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - Esclusa la revocatoria dei pagamenti eseguiti nel “periodo sospetto” se la società ha sempre pagato in ritardo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 7580, depositata il 18 marzo 2019, in tema di revocatoria ex art. 67, comma 2, l.f., ha stabilito che non sono revocabili i pagamenti effettuati della società – successivamente sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria – nel “periodo sospetto”, qualora il rapporto con il fornitore si sia sempre caratterizzato da un ritardo nei pagamenti rispetto alla scadenza prestabilita e dalla tolleranza di tale ritardo da parte dello stesso fornitore. In tale fattispecie, trova applicazione l’art. 67, comma 3, lett. a), l.f., laddove prevede l’esenzione da revocatoria per i pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa “nei termini d’uso”; con riferimento a questi ultimi, la Suprema Corte ha affermato che, seppur la fonte d’uso vada primariamente ricercata in una specifica convenzione tra le parti, essa è comunque rinvenibile nella prassi contrattuale, ossia nelle modalità proprie di pagamento caratterizzanti l’effettivo rapporto fra le parti, che, in modo tacito, hanno modificato gli originari accordi.