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Con la sentenza dell’8 maggio 2019 n. 4354, il Tribunale di Roma ha ritenuto che le rinunzie firmate dai lavoratori in sede sindacale siano impugnabili, nel termine ordinario di sei mesi, se il contratto collettivo di riferimento non regolamenta la procedura di conciliazione sindacale. Il Tribunale ha richiamato le disposizioni normative che prevedono l’inoppugnabilità degli atti abdicativi chiarendo che tale regola riveste carattere eccezionale, non essendo consentita né un’applicazione analogica, né un’interpretazione estensiva. Infatti, la ratio dell’art. 412 ter c.p.c., richiamato dall’art. 2113, 4° comma, c.c., è quella di assicurare la pienezza di tutela del lavoratore in considerazione dell’incidenza che ha la conciliazione sindacale sui suoi diritti inderogabili. Inoltre, i verbali sottoscritti nella predetta sede sindacale sono impugnabili se il rappresentante sindacale non fornisce effettiva assistenza al lavoratore, spiegando in modo approfondito tutte le conseguenze delle rinunzie.