argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 23 febbraio 2018 n. 33, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla presentazione delle istanze per la fruizione del pensionamento anticipato da parte dei lavoratori precoci. L’INPS ha precisato che possono presentare la domanda di accesso al beneficio per lavoratori precoci anche coloro che si trovino nello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 150/2015, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi. A decorrere dal 1° gennaio 2018, può presentare la domanda anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado che assista da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave ex Legge n. 104/1992.