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Il T.A.R. Veneto, Sez. II, con sentenza 20 maggio 2019, n. 625, ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, un ricorso giurisdizionale proposto per l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un impianto di allevamento (nella specie, si trattava di un impianto per l’allevamento non intensivo di scrofe da riproduzione), ove l’impugnazione sia proposta dal proprietario di un compendio immobiliare residenziale posto a circa un chilometro di distanza dal fondo interessato dall’intervento edilizio; in tal caso, infatti, in ragione della suddetta distanza, deve ritenersi che difettino sia il requisito della vicinitas, sia la prova della sussistenza di un qualche pregiudizio alla posizione del ricorrente derivante dall’assetto edilizio scaturente dal provvedimento impugnato; e ciò a maggior ragione ove si consideri che per tale tipo di allevamenti la normativa regionale prescrive una distanza di rispetto di 100 metri dalle residenze civili sparse e di 200 metri dalle residenze civili concentrate.