argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la nota 6 marzo 2018 n. 43, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) ha fornito i chiarimenti sui criteri di computo dei lavoratori stagionali ai fini della definizione dell’organico aziendale su cui parametrare gli obblighi assuntivi riferiti al personale disabile, precisando che il limite semestrale per gli operai agricoli può arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue. In particolare, per le attività di carattere stagionale nel settore agricolo non va preso come riferimento l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento o meno della durata di sei mesi, ma è necessario tener conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative. Nelle more di eventuali chiarimenti interpretativi ministeriali o giurisprudenziali, l’Ispettorato ha, pertanto, affermato il predetto limite delle 180 giornate di lavoro annue.