Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Ipotesi di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il TAR Puglia, con la sentenza del 20 maggio 2019, n. 725, si è pronunciato con riguardo all’ipotesi della formazione del silenzio-assenso (art. 5 legge 12 luglio 2011 n. 106) sulla domanda di permesso di costruire (art. 20, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) ed ha rammentato che tale formazione postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti amministrativi e tecnici, sia soggettivi che oggettivi, di accoglibilità, dal momento che in assenza della documentazione prescritta dalle norme o di uno dei detti presupposti per la realizzazione dell’intervento edilizio, non potrebbe validamente formarsi alcun titolo tacito. In particolare, è stato precisato che tale forma di silenzio che origina un titolo edilizio tacito, equivalente al provvedimento, non può incidere in senso abrogativo sull’esistenza del regime autorizzatorio edilizio, che rimane inalterato ed ha chiarito che essa introduce solo un’alternativa modalità, presuntivamente semplificata, di tipo “rimediale” per il conseguimento dell’autorizzazione richiesta, laddove l’amministrazione rimanga inerte. Il giudice ha concluso nel senso che allo stesso modo in cui il legislatore ha previsto, in favore del richiedente il titolo edilizio, per gli interventi sottoposti a S.C.I.A., la facoltà di optare per il permesso di costruire espresso (art. 22, comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), a fortiori deve essere riconosciuta la facoltà di optare per il permesso di costruite in forma espressa, laddove sia pur prevista la formazione del titolo in forma tacita e per di più condizionata.