argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1489 del 21 gennaio 2019, in occasione di un procedimento instaurato a seguito di un avviso di accertamento emesso a carico di due soci di un’associazione non riconosciuta per l’omesso versamento di ritenute fiscali operate su compensi erogati a terzi, si è espressa in tema di responsabilità fornendo importanti spunti di approfondimento e rilevanti principi di diritto. La Corte chiarisce infatti che la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 comma 2 c.c. non discende dalla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì dall’attività negoziale effettivamente svolta dal soggetto che agisce in nome e per conto di essa, fermo restando che la responsabilità personale è circoscritta alle sole obbligazioni sorte nel periodo della relativa investitura. Inoltre, spetta all’Amministrazione l’onere di provare il concorso di colui che opera in nome e per conto dell’ente all’assunzione di decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori per l’associazione, non essendo sufficiente né la mera rappresentanza dell’associazione, né la conoscenza della gestione economico finanziaria della stessa.