Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - Sequestro preventivo delle quote sociali: necessario il nesso strumentale con il reato

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 dicembre 2018, n. 13189, depositata il 26 marzo 2019, ha annullato il provvedimento del Tribunale di Catanzaro di conferma del decreto di sequestro preventivo disposto sulle quote sociali e sull’intera azienda della società – di cui l’imputato era amministratore e socio – resasi cessionaria, per un corrispettivo irrisorio, dei beni strumentali di un’altra società, anch’essa riconducibile all’imputato, poi dichiarata fallita. Il sequestro preventivo veniva disposto nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. A sostegno della propria decisione, la Suprema Corte ha ribadito – in linea con precedenti pronunce di legittimità – i principi secondo cui, da un lato, ai fini dell’adozione del sequestro preventivo, è necessaria la sussistenza di un nesso strumentale tra il reato contestato e la cosa sequestrata – e non tra il reato e la persona – e, dall’altro, è da ritenersi legittimo il sequestro preventivo di quote sociali, solo qualora la misura cautelare sia finalizzata ad impedire la continuazione dell’attività criminosa.