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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 15 marzo 2018 (ud. 7 dicembre 2017), n. 11956, ha fornito una definizione delle “operazioni dolose” causa del fallimento della società di cui all’art. 223, co. 2, n. 2, L.F. La Corte dichiara che tali operazioni non devono necessariamente comportare un immediato depauperamento dell’ente, potendo consistere in «qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa”. Tanto premesso, in questa nozione ben può rientrare la commissione delle cd. frodi carosello: in tali casi, se è vero che l’immediato obiettivo è l’arricchimento della società, “è altrettanto logico ritenere che il perpetuarsi delle operazioni in frode all’Erario esponga le società protagoniste a un dissesto di proporzioni tanto più rilevanti quanto più elevato siano il fatturato interessato dalle frodi e la percentuale dello stesso sull’intero movimento d’affari della società». Quanto all’elemento psicologico, la fattispecie in esame integra una peculiare ipotesi di preterintenzione: è richiesta la consapevolezza e la volontà di commettere l’operazione illecita e l’astratta prevedibilità del dissesto – quale effetto di tal operazione – che non deve pertanto necessariamente essere voluto.