Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Deducibilità dell’ammortamento dei beni strumentali anche in caso di non utilizzo

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10902 del 18 aprile 2019, è intervenuta a chiarire i presupposti di deducibilità delle quote di ammortamento, in relazione alla natura strumentale o meno del bene aziendale. La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per il recupero a tassazione della quota di ammortamento di un impianto di compostaggio dei rifiuti, sul presupposto dell’indeducibilità del costo poiché era rimasto inattivo a causa di un sequestro giudiziario. Posto che, secondo la Corte, la sopravvenuta “non inerenza” del costo, determinata da fatti estranei a scelte imprenditoriali volontarie, è del tutto irrilevante, il fulcro della complessa analisi è rappresentato dalle regole, recepite dal codice civile, di gestione dell’impresa nel rispetto del c.d. going concern, cioè la “funzione economica” dell’elemento considerato, per il vecchio testo dell’art. 2423bis c.c., comma 1, n. 1, ovvero, con maggiore precisione, “la prospettiva della continuazione dell’attività” (secondo l’ultima versione della norma), nonché i criteri di valutazione che non possono essere modificati da un esercizio all’altro. In conclusione, ai fini della determinazione del reddito di impresa, la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti, in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, anche a fini fiscali. Con la conseguenza che, in sede di dichiarazione, il contribuente non può procedere discrezionalmente alla determinazione delle quote di ammortamento, giacché, stante la previsione dell’art. 2426 c.c., comma 1, n. 2, l’ammortamento deve essere necessariamente improntato a criterio di sistematicità.