argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11810 del 06.05.2018 ha stabilito che “qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente”. La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, a seguito di indagini sui conti correnti, mediante il quale lʼAmministrazione finanziaria contestava ad una persona fisica lʼesistenza di maggiori redditi di capitale derivanti da plurimi bonifici esteri. Nel caso di specie, l'Agenzia aveva fornito la prova che sul conto bancario del ricorrente erano affluite ingenti somme per accreditamenti bancari dall'estero, con la causale dell'operazione “investimenti in beni e diritti immobiliari”, con ciò dimostrando, in via presuntiva, la disponibilità in capo alla contribuente di maggiori redditi tassabili. Sarebbe dunque spettato al contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non erano riferibili ad operazioni imponibili e pertanto privi di rilevanza fiscale.