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Con sentenza del 28 febbraio 2018 (ud. 28 novembre 2017) n. 9069, i Giudici della Corte di Cassazione, Terza Sezione, hanno annullato la pronuncia di condanna per il reato di cui all’art. 6.1 lett. a) L. 210/2008 della Corte di Appello di Catanzaro con rinvio ad altra sezione della stessa per esame della questione sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. Nella motivazione i Giudici, dopo aver ribadito che la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 6 si applica ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza anche se giudicati una volta cessata la situazione emergenziale in ragione della natura eccezionale e temporanea della legge in questione, si sono soffermati sulla analisi della compatibilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. con il reato di deposito occasionale di rifiuti speciali. In particolare, a parere della Suprema Corte, seppur siano stati contestati due episodi di abbandono di materiali pietrosi derivanti da demolizione edilizia, in continuazione tra loro, non può ritenersi abituale la condotta in quanto i fatti sono stati commessi nel corso del medesimo giorno, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. La valutazione circa l’applicazione della causa di non punibilità in esame deve pertanto riguardare la natura e la pericolosità dei rifiuti abbandonati nonché la quantità degli stessi.