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Con l’ordinanza n.131174/5 del 16/5/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito il concetto del Valore probatorio delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario. Ai fini della decisione nel processo tributario le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase di accertamento rilevano quali elementi indiziari in grado di concorrere a formare il convincimento del giudice. Alla luce di tale principio, già esposto dai supremi giudici in precedenti occasioni, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso la sentenza di appello della CTR. La Corte di Cassazione ha, infatti, spiegato che le dichiarazioni sopra citate hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni. A nulla rileva, secondo i giudici, il divieto di ammissione della prova testimoniale, dal momento che il divieto di cui all’art. 7 del D. Lgs. 546/92 è riferito solo a quest’ultima e da esso non si può far discendere la inammissibilità della prova per presunzioni.