argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 novembre 2018, n. 6979, depositata l’11 marzo 2019, ha richiamato il principio pronunciato in precedenti sentenze delle Sezioni Unite (tra cui SS.UU del 21 maggio 2018, n. 12477), secondo cui, in caso di responsabilità per un comportamento negligente, possa essere imputato – oltre che il soggetto che ha effettivamente causato il danno – anche il soggetto danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c. Nel caso di specie, una compagnia di assicurazione aveva risarcito un proprio assicurato attraverso un assegno bancario di traenza non trasferibile emesso dalla propria banca. Tuttavia, il titolo era stato trafugato ed incassato da un soggetto diverso. La Corte di Cassazione – in linea con la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Torino – ha confermato la corresponsabilità per i danni generatisi, dell’istituto di credito che aveva emesso l’assegno e dello stesso soggetto danneggiato, ossia la compagnia di assicurazione, per aver posto in essere comportamenti negligenti che avevano concorso attivamente a cagionare il danno, quali aver compilato l’assegno con sola indicazione nominativo del beneficiario e averlo spedito con posta ordinaria.