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La Quarta Sezione penale della Suprema Corte, con sentenza n. 19391 dell’8 maggio 2019 (ud. 16 aprile 2019), ha ribadito che «l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell’infortunio sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui, qualora le misure di prevenzione siano risultate inadeguate».