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Con sentenza n. 18842 depositata il 06 maggio 2019 (ud. del 24 gennaio 2019), la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito nuovamente che l’ente incolpato di un illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001, al fine di fornire la prova liberatoria, deve aver adottato e attuato, prima della commissione dei reati per cui si procede, adeguati modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In assenza dei suddetti modelli, non sarà possibile la difesa processuale dell’ente.