argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con Decreto del 26 ottobre 2017, n. 2812, ha affermato che il credito vantato dall’ente gestore del Fondo Rotativo pubblico nei confronti della società beneficiaria, per la restituzione a seguito di risoluzione per inadempimento di quest’ultima del finanziamento agevolato erogato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), della legge n. 133/2008 – trattandosi di erogazione a titolo di sovvenzione per lo sviluppo di attività produttiva concesso dalla Pubblica Amministrazione a mezzo di un terzo soggetto a ciò preposto – gode del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998. Il privilegio in oggetto espressamente è riconosciuto nel caso in cui la restituzione sia conseguenza di condotte riconducibili alla società beneficiaria e, pertanto, anche in ipotesi di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto di finanziamento.