<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Legge di bilancio 2018: le modiche apportate all’art. 34 l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La legge di bilancio 2018 è intervenuta apportando importanti modiche all’art. 34 l.f., disciplinante il deposito, sui conti correnti aperti dal curatore, delle somme riscosse da quest’ultimo nell’ambito della procedura fallimentare. Tale modifica è destinata a interessare anche le somme riscosse nell’ambito delle procedure esecutive, oggetto di sequestro conservativo o relative a procedimenti di contenzioso. Con tale modifica, si è stabilito che il conto corrente fallimentare dovrà, a cura degli istituti di credito presso i quali le somme sono depositate, essere intestato, sino alla ripartizione finale dell’attivo, al Fondo Unico Giustizia gestito da Equitalia Giustizia S.p.A., a favore del quale verranno definitivamente destinate le somme al verificarsi della fattispecie di cui all’art. 117, comma 3, l.f. Si prevede, inoltre, che, durante il periodo di intestazione al F.U.G., il prelievo delle somme potrà essere eseguito “su disposizione” di Equitalia Giustizia S.p.A., con evidente obbligo del curatore di richiedere l’intervento dispositivo di tale ente. Restano escluse dalla competenza del F.U.G. le somme relative all’esercizio provvisorio dell’impresa a norma dell’art. 104 l.f. La manovra, infine, prevede un meccanismo di assegnazione degli utili della gestione finanziaria affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A.: tali utili – consistenti nell’eventuale differenziale positivo derivante dalla gestione finanziaria dell’ente rispetto al rendimento finanziario che normalmente è prodotto dalla giacenza delle somme sul conto corrente bancario – saranno destinati all’entrata del bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione, nella misura del 50%, al Ministero della giustizia.