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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 28 settembre 2017, n. 2041, depositata il 26 gennaio 2018, ha affermato – relativamente al trasferimento di azioni in caso di dichiarazione di fallimento – che le formalità disciplinate dall’art. 2022, comma 1, c.c. non rappresentano la condizione di perfezionamento dell’acquisto o, alternativamente, la produzione di effetto traslativo della proprietà del titolo, in quanto adempimenti rientranti nella fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che tali adempimenti influiscono sulla legittimazione del nuovo socio – non potendo egli, in assenza degli stessi, esercitare il proprio diritto – ma non sul diritto di proprietà. Pertanto, la sentenza dichiarativa di fallimento determina l’impossibilità di dare corso alle formalità del trasferimento, ma non incide sullo stesso, essendosi infatti già realizzata la manifestazione del consenso.