argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 ottobre 2017, n. 3075, depositata l’8 febbraio 2018, ha affermato che la revoca della procedura fallimentare, purché sia passata in giudicato, determina l’improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che il giudizio ha natura endofallimentare ed è, di conseguenza, volto all’accertamento del credito limitatamente agli effetti dello stesso nel concorso allo stato passivo, con tutti gli aventi diritto. Alla luce di quanto indicato, il creditore del soggetto tornato in bonis dovrà pertanto munirsi di un titolo esecutivo, per poter agire con un’azione volta al recupero del proprio credito, potendo infatti considerare l’ammissione allo stato passivo fallimentare esclusivamente una prova scritta.