argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Salerno, con Sentenza del 9 gennaio 2018, n. 86, pubblicata il 19 gennaio 2018, ha ribadito – in tema di azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), l.f. – il principio secondo il quale grava sul curatore fallimentare la prova della scientia decoctionis, precisando però che la stessa “ha per lo più natura presuntiva” e, inoltre, che la valutazione è scindibile in due momenti. In particolare, in prima battuta occorre procedere alla valutazione di tutti gli elementi indiziari, con eliminazione però di quelli “intrinsecamente privi di rilevanza” e conservando, invece, quelli che – singolarmente – rivestono caratteri di precisione e gravità; successivamente, al termine di tale operazione, gli elementi rilevati (isolati) devono formare oggetto di valutazione in modo complessivo, tenendo in ogni caso presente che la curatela deve offrire elementi che siano riconducibili alla conoscenza effettiva (e non solo potenziale), da parte del terzo, dello stato di insolvenza dell’impresa. Inoltre, la Corte d’Appello ha precisato che i rapporti che possono essere inclusi nell’esenzione – disciplinata ex art. 67, comma 3, lett. a), l.f. – devono essere quelli che sono specificamente intercorsi tra il soggetto fallito e l’accipiens, e non quelli che si riferiscono al settore economico di riferimento.