argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Appello di Bari, con Sentenza del 25 agosto 2017, n. 18990, ha affermato che la violazione degli obblighi di informazione che riguardano il singolo negozio o ordine di investimento rileva sotto il profilo della responsabilità contrattuale e non precontrattuale, e costituisce grave inadempimento. Infatti, gli intermediari hanno l’obbligo di informazione prima di svolgere ogni operazione di investimento, stabilendo un preciso onere di richiesta all’investitore di notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. Nel caso in cui l’intermediario non rispetti i propri obblighi, vi è un inadempimento del contratto di acquisto di strumenti finanziari, tale da cagionare la risoluzione e la conseguente richiesta di restituzione delle somme investite.