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Con il messaggio 31 gennaio 2018 n. 437, l’INPS ha confermato i criteri interpretativi di cui alla circolare 5 luglio 2016 n. 121 con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, che è stato parzialmente depenalizzato dal D. Lgs. n. 8/2016. In particolare, l’art. 3, comma 6, del predetto decreto ha introdotto una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: per le ipotesi di omessi versamenti di importo superiore ad euro 10.000 annui è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino ad euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia di euro 10.000 annui, nei confronti del datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’Istituto ha precisato che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui, quale discrimine per l’individuazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile.