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Il Cons. Stato, Sez. V, con sentenza 27 febbraio 2018, n. 1179, ha affermato che, nel giudizio di ottemperanza, il termine ordinario di 30 giorni dal perfezionamento della notificazione, previsto per il deposito del ricorso, in forza del combinato disposto degli artt. 94 e 45, co. 1, del codice del processo amministrativo, è dimezzato a 15 giorni, per effetto dell’art. 87, co. 2, del codice per i giudizi «che si trattano in camera di consiglio», tra cui è compreso il giudizio di ottemperanza. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile – à sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. – un appello avverso una sentenza in materia di ottemperanza (nella specie, riguardante un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo) nel caso in cui, per il deposito del ricorso in appello, non sia stato rispettato il termine di 15 giorni.